Il mancato deposito delle copie informatiche e dell’attestazione di conformità del titolo e degli atti esecutivi rende il pignoramento inefficace

Il mancato deposito delle copie informatiche e dell’attestazione di conformità del titolo e degli atti esecutivi rende il pignoramento inefficace
28 Ottobre 2016: Il mancato deposito delle copie informatiche e dell’attestazione di conformità del titolo e degli atti esecutivi rende il pignoramento inefficace 28 Ottobre 2016

Tanto è stato stabilito dal Tribunale di Milano, III Sezione Civile, con la sentenza del 29.06.2016, che ha confermato la decisione del Giudice dell’esecuzione e respinto il reclamo proposto avverso il provvedimento che aveva dichiarato l’inefficacia del pignoramento a causa del tardivo deposito delle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento. La sentenza in questione ha sottolineato come, all'indomani della entrata in vigore dell'art. 16 bis co. 2 del D.L. n. 1791/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, sia stato stabilito che il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Ragion per cui unitamente alla nota di iscrizione a ruolo devono essere depositate, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518 sesto comma c.p.c., 543 quarto comma c.p.c. e 55 secondo comma c.p.c.. La conformità agli originali di detti atti deve, inoltre, essere attestata dal difensore, il quale, in tal modo, conferma di essere in possesso del relativo titolo esecutivo. In tale prospettiva, l'attestazione di conformità non può più considerarsi una mera formalità, ma diviene un elemento costitutivo del titolo fatto valere in giudizio, visto che il difensore del creditore, per potere attestare che la copia è conforme all'originale, deve disporre dell'originale da collazionare con la copia. Ne deriva, quindi, che nell’ipotesi di mancato deposito dell'attestazione di conformità, il Giudice dell'esecuzione non è in grado di conoscere se il creditore sia o meno in possesso del titolo esecutivo o sia o meno legittimato all'esercizio del diritto in esso incorporato, vedendosi così costretto, come nel caso di specie, a dichiarare l’inefficacia del pignoramento.

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